Giudizi per la verifica della responsabilità genitoriale
La decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. è giustificata quando la condotta dei genitori sia tale da arrecare un grave pregiudizio ai minori, sia in termini educativi che morali. Tale misura non costituisce una sanzione per il comportamento illecito dei genitori, ma una tutela per il minore il cui superiore interesse va sempre privilegiato (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/09/2024, n. 24254)
La decisione con la quale l’autorità giudiziaria dispone l’affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti nell’interesse del minore, di cui all’art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. (Cassazione civile, Sez. VI – 1, 4 ottobre 2022, n. 28676)
L’art. 330 c.c. prevede che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. E’ necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell’inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre stante la funzione “preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre la decadenza implica “sospensione” della responsabilità genitoriale e concerne solo l’esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane “titolare”. Al contrario, la dichiarazione di adozione colpisce alla radice la stessa titolarità del potere ed importa la perdita definitiva dello stesso senza possibilità di successiva integrazione (Cassazione civile, Sez. I, 12 luglio 2022, n. 22006).