Adozioni in Casi Particolari

A differenza dell’adozione ordinaria, che richiede la dichiarazione di adottabilità del minore, l’adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44, lett. D L. 4 maggio 1983, n. 184, si basa sulla verifica dell’idoneità degli adottanti e sul legame affettivo tra questi ultimi e il minore. L’adozione può essere pronunciata dal Tribunale per i minorenni in favore del coniuge o del compagno/a del genitore, o anche in favore di terze persone, purchè si riesca a provare, anche in questo caso con l’assistenza di un Avvocato specializzato, la sussistenza di un legame affettivo stabile con il minore, che debba essere pertanto preservato e riconosciuto giuridicamente.

Adozione per le Coppie dello Stesso Sesso

Una delle principali evoluzioni giurisprudenziali degli ultimi anni riguarda la possibilità per le coppie omoaffettive di accedere all’adozione, purché siano soddisfatti i requisiti necessari per garantire il benessere del minore. In questo contesto decisamente specialistico, lo Studio assiste le coppie che desiderano intraprendere un percorso di adozione in casi particolari, offrendo consulenza per la redazione del ricorso innanzi al Tribunale per i minorenni e assistenza nella fase sia giudiziale che stragiudiziale.

N.B. La nostra Corte Costituzione ha stabilito nel 2021 che “ L’evoluzione dell’ordinamento, muovendo dalla nozione tradizionale di famiglia, ha progressivamente riconosciuto rilievo giuridico alla genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, tenuto conto che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa. Non è configurabile un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere figli, pur spettando alla discrezionalità del legislatore la relativa disciplina; né esistono certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore ” (Corte Costituzionale Sentenza 9 marzo 2021 n. 32).