February 5, 2025 In Sentenze

Altri giudizi davanti al Tribunale per i minorenni

Il diritto del minore di crescere e di essere educato nella propria famiglia d’origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, ovvero quando non risulti in alcun modo possibile l’acquisto o il recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso. Conseguentemente il giudice di merito deve prioritariamente verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o di disagio familiare e solo ove risulti impossibile, quand’anche in base a un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono(Cassazione Civile, Sez. I, 28 luglio 2023, n. 23077, ord. – Pres. Acierno – Rel. Campese)

In tema di dichiarazione di adottabilità di minori, la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell’attualità dei suoi presupposti, all’esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari anche con l’ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un’adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e comunque verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell’interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità(Cassazione civile, Sez. I, 29 agosto 2024, n. 23320)

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore” (Cassazione civile, Sez. I, 23 novembre 2022, n. 34566)

Alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, co. 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico (Cassazione civile, Sez. I, 23 novembre 2022, n. 34566)