February 5, 2025 In Sentenze

Crisi familiare

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, ai sensi dell’art. 5, co. 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Esso ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, e deve essere deciso in base a una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto del contributo fornito da ciascuno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto(Cassazione Civile, Sez. I, 7 agosto 2024, n. 22288)

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi (Cassazione Civile, SS.UU., 18 dicembre 2023, n. 35385 – Pres. D’Ascola – Rel. Iofrida)

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2023, n. 19502 – Pres. Genovese – Rel. Pazzi) La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis, L. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16, L. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore: tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (Cassazione Civile, SS.UU., 7 marzo 2024, n. 6229 – Pres. D’Ascola – Rel. Falabella)