Novità in tema di assegno unico
Con una recente ordinanza del 22 febbraio u.s. la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’assegno unico erogato dall’INPS per i figli minori chiarendo che, in caso di affidamento condiviso, tale assegno può essere attribuito dal Giudice nella misura del 100% al genitore collocatario, al fine di garantire una gestione economica più agevole e rispondente alle esigenze della prole.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/02/2025, n. 4672 “occorre prendere le mosse dalla Circolare dell’Inps, n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”. Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione – che proviene dall’organo preposto al pagamento dell’assegno in questione – in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. […] Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l’assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l’assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall’Inps […]”.